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Inesistenza di tutti gli elementi relativi alla "vocatio in ius" – Cass. n. 10926/2023

Impugnazioni civili - appello - citazione di appello - Procedimento d'appello - Atto di citazione - Inesistenza di tutti gli elementi relativi alla "vocatio in ius" - Inammissibilità dell’appello - Esclusione - Rinnovazione dell'atto di citazione e sanatoria della nullità con efficacia "ex tunc" - Sussistenza - Fattispecie.

 

La mancanza nell'atto di citazione d'appello di tutti i requisiti indicati dall'art. 164, comma 1, c.p.c. e, quindi, di tutti gli elementi integranti la "vocatio in ius", non determina l'inammissibilità del gravame, dovendosi disporre, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., la rinnovazione, entro un termine perentorio, della menzionata citazione, i cui vizi sono così sanati con efficacia "ex tunc". (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di appello che aveva ritenuto che la mancanza, nell'atto di citazione notificato e iscritto a ruolo, dell'indicazione della data di udienza di comparizione e degli inviti previsti dall'art. 163, terzo comma, n. 7 c.p.c., vigente "ratione temporis", non poteva essere sanata con la costituzione dell'appellato, né con la rinnovazione della citazione, ritenendo inapplicabile l'art. 164 c.p.c. al giudizio d'appello.)

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 10926 del 26/04/2023 (Rv. 667673 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_163, Cod_Proc_Civ_art_164, Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_359

 

Corte

Cassazione

10926

2023