Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - appello - citazione di appello - motivi - specificità' - Appello - Inammissibilità ex art. 342 c.p.c. - Termini di preclusione previsti dall'art. 348-ter c.p.c. - Applicabilità - Esclusione.
L'inammissibilità dell'appello pronunciata in ragione del difetto di specificità dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., e non sulla base dei presupposti di cui all'art. 348-bis c.p.c. (ossia, in considerazione dell'insussistenza di alcuna ragionevole probabilità di accoglimento dell'impugnazione) non è soggetta ai termini di preclusione imposti dall'art. 348-ter c.p.c., e, pertanto, può essere emessa anche dopo l'udienza di cui all'art. 350 c.p.c..
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 13189 del 15/05/2023 (Rv. 667624 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_348_2, Cod_Proc_Civ_art_348_3, Cod_Proc_Civ_art_350
Corte
Cassazione
13189
2023