Titolo esecutivo giudiziale – Cass. n. 12183/2023
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cassazione (ricorso per) - effetti della riforma o della cassazione - giudizio di rinvio - procedimento - estinzione del processo - esecuzione forzata - sentenza - Titolo esecutivo giudiziale - Cassazione parziale - Estinzione del giudizio di rinvio per mancata riassunzione - Conseguenze - Nullità del precetto - Fondamento.
In tema di esecuzione forzata, ove il titolo esecutivo di formazione giudiziale sia stato oggetto di cassazione parziale, la mancata riassunzione del giudizio di rinvio comporta, ai sensi dell'art. 393 c.p.c., l’estinzione non solo di quest'ultimo ma dell'intero processo, con conseguente caducazione dello stesso titolo esecutivo giudiziale, ad eccezione di quelle statuizioni di esso già coperte dal giudicato, in quanto non impugnate o non cassate; ne deriva che è nullo sia il precetto intimato sulla base delle statuizioni direttamente formanti oggetto di cassazione parziale, che avrebbero dovuto essere "sub iudice" nel processo di rinvio, poi estinto, sia quello intimato sulla base delle statuizioni da esse dipendenti le quali, in forza dell'effetto espansivo "interno" di cui all'art. 336, comma 1, c.p.c., sono anch'esse travolte e caducate dalla cassazione parziale.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 12183 del 08/05/2023 (Rv. 667593 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_310, Cod_Proc_Civ_art_336, Cod_Proc_Civ_art_393, Cod_Proc_Civ_art_474, Cod_Proc_Civ_art_480