Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 16549 del 12/06/2023 (Rv. 668314 - 01)
Motivi del ricorso - Applicazione di norma abrogata da parte del giudice "a quo" - Sufficienza ad integrare il motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c. - Esclusione - Fondamento - Mancanza di specificità - Fattispecie.
In tema di ricorso per cassazione, la mera allegazione che la sentenza impugnata ha applicato una disposizione normativa abrogata al tempo del giudizio non è, in sé, sufficiente ad integrare il motivo della violazione di norma di diritto ex art. 360, n. 3, c.p.c., tenuto conto che, in considerazione della pluralità degli esiti normativi cui può dar luogo l'abrogazione di una disposizione legislativa, il requisito di specificità dei motivi di ricorso, di cui all'art. 366, n. 4, c.p.c., impone al ricorrente di individuare la norma di diritto - conseguente alla suddetta abrogazione - di cui assume la violazione, nonché di articolare una specifica censura al riguardo. (Principio affermato dalla S.C. con riguardo ad una normativa della Provincia autonoma di Trento, relativa alle distanze degli edifici dal confine, la quale era stata correttamente applicata dal giudice di merito, in virtù di una specifica disposizione transitoria, nonostante fosse stata abrogata anteriormente all'instaurazione del giudizio).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 16549 del 12/06/2023 (Rv. 668314 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_360, Cod_Proc_Civ_art_366