Impugnazioni civili - appello - incidentale Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 15893 del 06/06/2023 (Rv. 668115 - 01)
Eccezione di merito non esaminata perché ritenuta assorbita - Impugnazione incidentale - Esclusione - Criterio della c.d. ragione più liquida - Rigetto implicito - Esclusione - Fattispecie.
Nel giudizio di cassazione, è inammissibile il ricorso incidentale condizionato con il quale la parte vittoriosa nel giudizio di merito sollevi questioni che siano rimaste assorbite, ancorché in virtù del principio cd. della ragione più liquida, non essendo ravvisabile alcun rigetto implicito, in quanto tali questioni, in caso di accoglimento del ricorso principale, possono essere riproposte davanti al giudice di rinvio. (Nella specie, è stato dichiarato inammissibile il ricorso incidentale condizionato proposto dalla compagnia assicuratrice, evocata dall'agenzia di viaggi, già ritenuta responsabile nel giudizio di merito per inadempimento agli obblighi informativi nei confronti dei clienti, sul presupposto che la questione dei limiti di polizza e della natura del risarcimento risultavano assorbite nella decisione impugnata e destinate, in esito all'accoglimento del ricorso principale, a riemergere davanti al giudice del rinvio).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 15893 del 06/06/2023 (Rv. 668115 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_371, Cod_Proc_Civ_art_394