Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 26562 del 14/09/2023 (Rv. 668669 - 01)
Ricorso - forma e contenuto - procedimento civile - litisconsorzio - necessario - esecuzione forzata - mobiliare - presso terzi - Opposizioni esecutive - Ricorso per cassazione - Assoluta incertezza dell'identità dei litisconsorti necessari - Conseguenze - Fattispecie.
In materia di opposizioni esecutive, il ricorso per cassazione carente dell'esatta indicazione dei litisconsorti necessari è inammissibile, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 1, c.p.c.: non è possibile, nonostante la violazione dell'art. 102 c.p.c., rimettere l'intera causa al giudice di primo grado al fine di procedere a contraddittorio integro a causa dell'assoluta incertezza dell'identità dei litisconsorti stessi, trattandosi di requisito di contenuto-forma che deve essere assolto necessariamente con il ricorso e non può essere ricavato "aliunde". (In applicazione del principio la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal creditore procedente avverso la sentenza di accoglimento dell'opposizione proposta dal debitore esecutato in un'esecuzione mobiliare presso terzi, in ragione della totale omissione di identificazione dei terzi pignorati, litisconsorti necessari).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 26562 del 14/09/2023 (Rv. 668669 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_366, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_383, Cod_Proc_Civ_art_354