Raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012 - Condizioni - Collegamento con la condanna alle spese - Esclusione - Esito negativo dell'impugnazione - Necessità.
In tema di impugnazioni, il presupposto di insorgenza dell'obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R., n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, del gravame.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 26981 del 21/09/2023 (Rv. 668786 - 01)