Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - decadenza dall'impugnazione Corte di Cassazione, Sez. 3 , Sentenza n. 28425 del 11/10/2023 (Rv. 669014 - 02)
Impugnazione tardiva del cd. contumace involontario - Ammissibilità - Condizioni - Mancata conoscenza del processo da parte del convenuto contumace - Oneri di allegazione e prova - Riparto - Fattispecie.
Ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione tardiva del cd. contumace involontario, ai sensi dell'art. 327, comma 2, c.p.c., quest'ultimo ha l'onere di allegare e dimostrare - oltre alla causa della nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio - di non aver avuto conoscenza del processo in conseguenza di quel vizio, salvo che nell'ipotesi di notificazione invalidamente eseguita con consegna in un luogo o a una persona privi di alcun collegamento col destinatario, la quale, escludendo la presunzione iuris tantum di conoscenza del processo da parte dell'impugnante, fa gravare sulla controparte l'onere di provare che vi sia stata ugualmente la predetta consapevolezza. (In applicazione del principio, la S.C. ha statuito che, a fronte della dimostrazione dell'avvenuta notificazione della citazione ai sensi dell'art. 143 c.p.c., in difetto dei presupposti normativi e con il mero deposito nella casa comunale, senza alcun avviso al destinatario, spettasse alla controparte l'onere di provare l'avvenuta conoscenza del processo da parte dell'impugnante).
Corte di Cassazione, Sez. 3 , Sentenza n. 28425 del 11/10/2023 (Rv. 669014 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_143, Cod_Proc_Civ_art_160