Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 24357 del 10/08/2023 (Rv. 668914 - 01)
Giudice di rinvio - Nuove attività assertive e probatorie e nuove conclusioni - Divieto - Portata - Deducibilità di questioni rilevabili d'ufficio non considerate dalla Corte Suprema - Esclusione - Fattispecie.
Nel giudizio di rinvio, il quale è un procedimento chiuso, preordinato a una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, non solo è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, mediante la formulazione di domande ed eccezioni nuove, ma operano anche le preclusioni derivanti dal giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente, onde neppure le questioni rilevabili d'ufficio che non siano state considerate dalla Corte Suprema possono essere dedotte o comunque esaminate, giacché, diversamente, si finirebbe per porre nel nulla o limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice del rinvio che, disattendendo il giudicato interno, aveva escluso la sussistenza di un danno risarcibile, non provvedendo alla sua liquidazione, sebbene lo stesso fosse stato ritenuto in re ipsa dalla sentenza di cassazione con rinvio).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 24357 del 10/08/2023 (Rv. 668914 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_383, Cod_Proc_Civ_art_394