Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 33346 del 30/11/2023 (Rv. 669608 - 01)
Giudice di rinvio - poteri - fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - approvazione - omologazione - in genere - Concordato preventivo - Accantonamento per i crediti erariali contestati - Necessità - Giudizio di rinvio a seguito di cassazione per violazione di legge - Contenuto ed effetti.
In tema di concordato preventivo, nel giudizio di rinvio a seguito di cassazione per violazione di legge, non è consentito procedere ad una nuova valutazione della fattibilità del piano concordatario ove la sentenza di merito sia stata cassata per violazione dell'obbligo di accantonamento dei crediti erariali contestati, poiché, in caso di annullamento per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il giudice del rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi al principio enunciato, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 33346 del 30/11/2023 (Rv. 669608 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_384