Impugnazioni civili - "reformatio in peius" (divieto) Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 30969 del 07/11/2023 (Rv. 669280 - 01)
Rimessione della causa al giudice di primo grado - per nullita' del giudizio di primo grado - in genere - Nullità della sentenza di primo grado - Estraneità ai casi di rimessione al primo giudice - Decisione nel merito da parte del giudice d'appello - Rinnovazione degli atti nulli e svolgimento delle attività processuali omesse a causa della nullità - Necessità.
Il giudice d'appello che dichiari la nullità della sentenza di primo grado per un motivo diverso da quelli tassativi di cui all'art. 354 c.p.c., non può rimettere la causa al primo giudice, ma deve deciderla nel merito; tuttavia, prima deve disporre la rinnovazione degli atti nulli e consentire alla parte che ne abbia fatto richiesta, di svolgere tutte le attività processuali (comprese quelle afferenti all'istruzione probatoria) che le siano state precluse per non essersi potuta costituire, a causa del vizio di nullità, nel processo di primo grado.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 30969 del 07/11/2023 (Rv. 669280 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_354, Cod_Proc_Civ_art_164, Cod_Proc_Civ_art_159, Cod_Proc_Civ_art_162, Cod_Proc_Civ_art_291