Giudizio per cassazione - Erroneità dell'ammissione o della mancata ammissione di prova documentale in appello - Error in procedendo - Poteri del giudice di legittimità - Apprezzamento di indispensabilità – Necessità - Contenuto
Nel giudizio di legittimità, qualora venga dedotta l'erroneità dell'ammissione o della dichiarazione di inammissibilità di una prova documentale in appello, la S.C., in quanto chiamata ad accertare un "error in procedendo”, è giudice del fatto, ed è, quindi, tenuta a stabilire se si trattasse in astratto di prova indispensabile, ossia teoricamente idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione dei fatti di causa.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 32815 del 27/11/2023 (Rv. 669354 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Proc_Civ_art_437