Impugnazioni civili - appello – incidentale Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 33649 del 01/12/2023 (Rv. 669525 - 01)
Interesse ad appellare - in genere - Domande o eccezioni assorbite in primo grado - Appello incidentale - Esclusione - Riproposizione ex art. 346 c.p.c. - Necessità - Modalità - Richiamo generico - Sufficienza - Esclusione - Fondamento.
La parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, non ha l'onere di proporre appello incidentale in relazione alle proprie domande o eccezioni non accolte (perché superate o non esaminate in quanto assorbite) ma deve solo riproporle espressamente nel giudizio di impugnazione, al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da un contegno omissivo, non essendo a tal fine sufficiente, peraltro, un generico richiamo alle "eccezioni" contenute nelle difese del precedente grado di giudizio, siccome inidoneo a manifestare in modo specifico la volontà di riproporre una determinata domanda o eccezione.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 33649 del 01/12/2023 (Rv. 669525 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_346