Raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 - Applicabilità nel caso di rinuncia al gravame - Esclusione - Fondamento.
In tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o
improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu” sanzionatola, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 34025 del 05/12/2023 (Rv. 669403 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_306