Ricorso autonomo per cassazione - Consumazione del potere di impugnazione - Conseguenza - Controricorso contenente ricorso incidentale con ulteriori censure alla sentenza impugnata - Ammissibilità - Esclusione.
In tema di giudizio per cassazione, il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, con unico atto avente i requisiti di forma e contenuto di cui all'art. 366 c.p.c., sicché, in virtù del principio della consumazione del diritto d'impugnazione, la parte che, dopo la proposizione di un ricorso per cassazione nei suoi confronti, abbia a sua volta proposto autonoma impugnazione, da ritenersi convertita in ricorso incidentale, non può con il controricorso proporre nuova impugnazione incidentale, ancorché intenda indicare nuovi motivi o colmare la mancanza di taluno degli elementi prescritti a pena di invalidità.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 917 del 10/01/2024 (Rv. 669968-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_360, Cod_Proc_Civ_art_366, Cod_Proc_Civ_art_387