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Mezzi di impugnazione - avvocato e procuratore - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 3326 del 06/02/2024 (Rv. 670288-01)

Onorari - procedimento di liquidazione - sommario Art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 - Opposizione a decreto ingiuntivo per compenso avvocati - Provvedimento conclusivo - Regime impugnatorio - Individuazione - Criterio della forma consapevolmente adottata dal giudice - Applicazione - Fattispecie.

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo per onorari ed altre spettanze dovuti dal cliente al proprio difensore per prestazioni giudiziali civili, onde individuare il regime impugnatorio del provvedimento - sentenza od ordinanza - che ha deciso la controversia, assume rilevanza la forma adottata dal giudice, sempre che la stessa sia frutto di una consapevole scelta da parte di costui. (Nella specie, la S.C., in applicazione del detto principio, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva ritenuto inappellabile l'ordinanza decisoria assunta dal giudice di pace, il quale, pur procedendo con il rito sommario di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, nel testo vigente ratione temporis, aveva provveduto sull'opposizione a domanda d'ingiunzione per compensi di avvocato, dichiarando non applicabile davanti al giudice di pace il procedimento di cui all'art. 14 del d.lgs. citato).

Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 3326 del 06/02/2024 (Rv. 670288-01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_645