Revocazione (giudizio di) - motivi di revocazione - errore di fatto - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 5574 del 01/03/2024 (Rv. 670191-01)
Sentenza della Corte di cassazione - Revocazione - Errore - Omessa applicazione di una disciplina ad una specifica fattispecie - Configurabilità - Fattispecie.
In tema di revocazione di una sentenza della Corte di cassazione per errore di fatto, ove si deduca che tale errore sia integrato dall'omessa applicazione di una determinata disciplina a una specifica fattispecie, l'errore, a prescindere dalla sua natura, in tanto è configurabile in quanto la parte nell'originario ricorso per cassazione abbia specificamente dedotto la sussistenza di tale fattispecie. (In applicazione del principio la S.C., senza qualificare il dedotto errore quale errore di fatto o di diritto, ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione con cui era censurata la sentenza che aveva dichiarato inammissibile, per tardività, il ricorso per cassazione, senza fare applicazione della sospensione dei termini prevista dall'art. 49 del d.l. n. 189 del 2016, in un caso in cui, nell'originario ricorso, la parte non aveva dedotto le circostanze di fatto relative alla residenza delle parti e alla sede dello studio professionale nelle date in cui si erano verificati gli eventi sismici in ragione dei quali era stata disposta tale sospensione).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 5574 del 01/03/2024 (Rv. 670191-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_395