Eccezione di prescrizione rigettata o disattesa in primo grado - Impugnazione incidentale - Necessità - Riproposizione ex art. 346 c.p.c. - Sufficienza - Esclusione.
In tema di impugnazioni, qualora l'eccezione di prescrizione sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, richiede la proposizione di gravame incidentale, non essendo sufficiente la mera riproposizione, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., utilizzabile solo quando l'eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 9505 del 09/04/2024 (Rv. 670703-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_346, Cod_Proc_Civ_art_333, Cod_Proc_Civ_art_343, Cod_Civ_art_2934, Cod_Civ_art_2938