Ricorso per cassazione - Omessa valutazione da parte del giudice di merito dei rilievi alla C.T.U. - Deducibilità ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. in relazione all'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. - Limiti.
In tema di ricorso per cassazione, l'omessa valutazione da parte del giudice di merito dei rilievi tecnici mossi alla C.T.U. è deducibile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in relazione all'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., se la motivazione, pur aderendo alle conclusioni rassegnate dal consulente d'ufficio, omette qualsivoglia menzione delle osservazioni a quelle svolte.
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 9925 del 12/04/2024 (Rv. 670687-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_360, Cod_Proc_Civ_art_132