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Cassazione (ricorso per) - procedimento - rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 15130 del 29/05/2024 (Rv. 671092-01)

Contraddittorio preventivo - Mancanza - Conseguenze - Nullità dell'ordinanza e inammissibilità del rinvio - Esclusione - Ragioni.

In tema di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., l'ordinanza emessa dal giudice di merito senza avere previamente sentito le parti non è automaticamente nulla e - potendo il contraddittorio preventivo essere recuperato nella fase dinanzi alla S.C. con le memorie anteriori alla pubblica udienza e con la discussione orale - non inficia ex se l'ammissibilità della questione pregiudiziale, la quale, pur se ritenuta sussistente "prima facie" dal Primo Presidente, forma oggetto - in relazione ai presupposti oggettivi della citata disposizione (natura esclusivamente di diritto della questione, novità e necessità della stessa ai fini della definizione del giudizio, grave difficoltà interpretativa, ripetibilità della questione in numerosi giudizi) - di valutazione collegiale.

Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 15130 del 29/05/2024 (Rv. 671092-01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_363_2, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_157, Cod_Proc_Civ_art_162