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Cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilita') - provvedimenti in materia fallimentare - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 12523 del 08/05/2024 (Rv. 670980-02)

Decreto di determinazione della somma da versare per spese di procedura - Reclamabilità - Esclusione - Rimedi - Individuazione.

Il decreto con cui il tribunale ordina al debitore, ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. d), del d. lgs. n. 14 del 2019, il versamento, entro un termine perentorio non superiore a dieci giorni, di una somma per le spese della procedura, nella misura necessaria fino alla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1, lett. a) del medesimo articolo, non è soggetto a reclamo potendo ogni eventuale doglianza in ordine alla misura delle spese così fissata essere presentata nei motivi di reclamo avverso la sentenza con cui il tribunale, una volta definita la domanda di accesso a una procedura di regolazione concordata della crisi, dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 12523 del 08/05/2024 (Rv. 670980-02)