Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - per nullità - Giudizio di legittimità - Inosservanza di regole di diritto "in iudicando" - Rilevanza - Limiti ex art. 360, comma 1 n.3, c.p.c. - Sussistenza - Conseguenze - Fondamento.
La denuncia di nullità del lodo arbitrale per inosservanza delle regole di diritto "in iudicando" è ammissibile solo se circoscritta entro i medesimi confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.; ne consegue l'inammissibilità del motivo di ricorso con il quale per mezzo dell'impugnazione per nullità del lodo si contesti la valutazione dei fatti dedotti e delle prove acquisite nel corso del procedimento arbitrale perché tale valutazione è negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 13604 del 16/05/2024 (Rv. 671133-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_829, Cod_Proc_Civ_art_360