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Appello - improcedibilità - nel giudizio di rinvio - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 24639 del 13/09/2024 (Rv. 672519-01)

In conseguenza della mancata produzione della copia della sentenza di cassazione - Esclusione - Fissazione da parte del giudice di rinvio del termine per il deposito della sentenza - Applicazione - Ammissibilità - Mancato rispetto del termine - Effetti - Estinzione del giudizio- Fattispecie.

L'onere di produrre la sentenza di cassazione nel giudizio di rinvio, non grava a pena di decadenza sulla parte che ha riassunto la causa, con la conseguenza che il suo mancato rispetto ad opera di quest'ultima non determina l'improcedibilità del giudizio, ma impone al giudice l'assegnazione alle parti, pena l'estinzione del procedimento, di un termine per procedere al suddetto incombente. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva dichiarato improcedibile il giudizio di rinvio, in materia di protezione internazionale, per avere lo straniero riassumente depositato non la copia autentica della decisione rescindente, ma quella comunicata dalla cancelleria ex art. 133 c.p.c.).

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 24639 del 13/09/2024 (Rv. 672519-01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_348, Cod_Proc_Civ_art_394, Cod_Proc_Civ_art_307