Intervento nel giudizio di legittimità - Forma - Notifica - Necessità - Deposito in cancelleria - Sufficienza - Esclusione - Fondamento.
L'intervento nel giudizio pendente dinanzi alla Corte di cassazione, quando ammissibile, deve avvenire attraverso un atto che sia partecipato alla controparte, mediante notificazione, al fine di assicurarle il contraddittorio sulla sopravvenuta partecipazione al giudizio di altro soggetto, non essendo, invece, sufficiente il semplice deposito nella cancelleria della Corte, come per le memorie di cui agli artt. 378 o 380-bis.1 c.p.c., poiché l'attività illustrativa che si compie con queste ultime è priva di carattere innovativo.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 13118 del 13/05/2024 (Rv. 671136-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_378, Cod_Proc_Civ_art_380_2, Cod_Proc_Civ_art_105, Cod_Proc_Civ_art_360