Cassazione (ricorso per) - deposito di atti - della copia autentica della sentenza impugnata o della richiesta di trasmissione del fascicolo di ufficio - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 12971 del 13/05/2024 (Rv. 671148-02)
Provvedimento impugnato nativo digitale depositato in via telematica - Deposito di copia analogica tratta dal duplicato informatico - Attestazione di conformità della copia al duplicato - Sufficienza - Sussistenza - Conseguenze - Verifica di tempestività dell'impugnazione - Modalità.
Nel regime in cui è consentito il deposito di copia analogica del provvedimento impugnato, redatto come documento informatico nativo digitale e così depositato in via telematica, ove detta copia analogica sia tratta dal duplicato informatico depositato nel fascicolo informatico, l'onere di cui all'art. 369, comma 2 n. 2, c.p.c., è assolto tramite l'attestazione di conformità della copia al duplicato apposta dal difensore; ne consegue che, ai fini della verifica della tempestività dell'impugnazione, i dati relativi alla pubblicazione del provvedimento impugnato, ove in contestazione, vanno attinti tramite richiesta di attestazione dei dati stessi alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, in presenza di istanza del ricorrente ai sensi dell'art. 369, ultimo comma, c.p.c., nella formulazione antecedente all'abrogazione disposta dal d.lgs. n. 149 del 2022.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 12971 del 13/05/2024 (Rv. 671148-02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_369