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Impugnazioni in generale - notificazione - dell'atto di impugnazione - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 32366 del 13/12/2024 (Rv. 673357-01)

Luogo di notificazione - Nullità della notificazione dell'impugnazione eseguita alla parte direttamente e non al procuratore domiciliatario - Omissione dell'ordine di rinnovazione della notifica in difetto di sanatoria - Conseguenze - Nullità del processo e della sentenza.

La notificazione dell'atto di appello, in violazione dell'art. 330, comma 1, c.p.c., alla parte personalmente, anziché presso il procuratore domiciliatario costituito nel giudizio di primo grado, è nulla e, in difetto di costituzione in sanatoria dell'appellato, se il giudice d'appello non provvede a rilevare il vizio a norma dell'art. 291 c.p.c., fissando all'appellante un termine per rinnovare la notificazione, il successivo giudizio e la sentenza che lo conclude sono affetti da nullità.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 32366 del 13/12/2024 (Rv. 673357-01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_160, Cod_Proc_Civ_art_291, Cod_Proc_Civ_art_330