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Cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 34378 del 24/12/2024 (Rv. 673393-01)

(impugnabilita') - provvedimenti in materia fallimentare - fallimento ed altre procedure concorsuali - Accordo di ristrutturazione dei debiti - Provvedimento che decide sul reclamo avverso il decreto di omologazione - Ricorso in cassazione - Termine di 30 giorni - Decorrenza - Notificazione, a cura della cancelleria, ex art.18, comma 13, l.fall., ed a mezzo PEC del decreto della corte di appello - Idoneità.

Il provvedimento emesso dalla Corte d'appello sul reclamo avverso il decreto di omologazione, ai sensi dell'art. 183, comma 1, l.fall., nell'ipotesi di accordo di ristrutturazione dei debiti come pure nel concordato preventivo, è ricorribile per cassazione entro il termine breve di trenta giorni, previsto dall'art. 18, comma 14, l.fall., decorrente dalla notificazione del testo integrale del provvedimento effettuata dal cancelliere, ai sensi dell'art.18, comma 13 l.fall., mediante posta elettronica certificata.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 34378 del 24/12/2024 (Rv. 673393-01)