Appello - poteri del collegio - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 13325 del 19/05/2025 (Rv. 675059 - 01)
Processo tributario - Appello - Divieto di "reformatio in peius" - Sussistenza - Violazione - Conseguenze in sede di legittimità - Cassazione con conferma della sentenza di prime cure.
Il divieto di "reformatio in peius" - ricavabile dagli artt. 329 e 342 c.p.c. - opera anche nel processo tributario; perciò, una volta stabilito il "quantum devolutum" in assenza di impugnazione della parte parzialmente vittoriosa (appello o ricorso incidentale), se la decisione di secondo grado è più sfavorevole all'impugnante e più favorevole alla controparte di quanto non sia stata la sentenza impugnata, incorre nel vizio di extrapetizione e deve essere cassata con conferma della statuizione di prime cure.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 13325 del 19/05/2025 (Rv. 675059 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_329, Cod_Proc_Civ_art_342