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Cause scindibili e inscindibili - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 28032 del 21/10/2025 (Rv. 676045 - 01)

Notificazione dell'impugnazione in cause SCINDIBILI - Ricorso per cassazione - Cause scindibili - Notifica a una delle parti al mero scopo di litis denuntiatio - Liquidazione delle spese a favore del controricorrente, distrattario nel giudizio di rinvio - Esclusione - Fattispecie.

In tema di liquidazione delle spese processuali, ove venga proposto ricorso contro una sentenza pronunciata tra più parti in cause scindibili ed il ricorrente risulti soccombente, sono irripetibili le spese sostenute dal controricorrente al quale sia stato notificato il ricorso al mero scopo di "litis denuntiatio", non essendo questi contraddittori del ricorrente e rimanendo indifferente all'esito della lite.

(Nella specie, la S.C., investita dell'impugnazione di una sentenza, emessa dalla Corte di appello in sede di rinvio, di condanna della parte soccombente al risarcimento del danno per lite temeraria in favore dell'altra, ha dichiarato irripetibili le spese richieste per detta fase dai legali dell'intimata a titolo di litis denuntiatio, in quanto gli stessi, costituitisi quali controricorrenti nel giudizio di legittimità, non potevano considerarsi contraddittori rispetto al capo di condanna ex art. 96 c.p.c., essendo già stata disposta a loro favore dalla corte territoriale la distrazione delle spese relative al rinvio).

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 28032 del 21/10/2025 (Rv. 676045 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_332, Cod_Proc_Civ_art_360, Cod_Proc_Civ_art_370, Cod_Proc_Civ_art_385, Cod_Proc_Civ_art_093, Cod_Proc_Civ_art_096