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Appello - citazione di appello - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 28026 del 21/10/2025 (Rv. 675983 - 01)

Nullità della citazione in primo grado per inosservanza dei termini a comparire - Rimessione in termini del convenuto contumace in primo grado e appellante - Conoscenza materiale dell'esistenza del processo - Impedimento - Eccezioni - Fondamento - Fattispecie.

Nel caso di nullità della citazione di primo grado per inosservanza dei termini a comparire, la rimessione in termini, per le attività che al convenuto contumace in primo grado sono state precluse, è impedita dall'avvenuta conoscenza materiale dell'esistenza del processo, salvo quando si è verificata in tempo non utile a consentirgli una fruttuosa costituzione e ciò al fine di scoraggiare strategie difensive dilatorie finalizzate alla ripetizione dell'intero processo in sede di appello, spiegando difese oramai precluse.

(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva dichiarato la nullità del giudizio di primo grado - a causa del mancato rispetto dei termini a comparire da parte dell'atto introduttivo - e aveva deciso la causa nel merito, senza disporre la regressione del processo in difetto dei casi in cui ciò è tassativamente consentito, dichiarando l'inefficacia ex art. 44 l.fall. dei pagamenti ricevuti dalla società dopo il suo fallimento).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 28026 del 21/10/2025 (Rv. 675983 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_163_2, Cod_Proc_Civ_art_353,  Cod_Proc_Civ_art_354