Disponibilità delle cattedre cd. di salvaguardia in favore di docente collocato in graduatoria per la classe di concorso corrispondente - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 11775 del 08/06/2015
Le cattedre cd. di salvaguardia, previste dall'art. 35, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono da considerarsi aggiunte all'organico al fine di salvaguardare la posizione del docente soprannumerario perdente posto o con cattedra ad orario ridotto, e, pertanto, sono destinate ad essere riassorbite a seguito di trasferimenti, pensionamenti o altre cause di cessazione del rapporto di lavoro.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 11775 del 08/06/2015