Insegnanti di scuola secondaria - Rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato - Astensione facoltativa per maternità - Maturazione del periodo feriale - Diritto alla retribuzione - Esclusione - Dubbi di legittimità costituzionale e comunitaria - Esclusione.
Il periodo di astensione facoltativa per maternità degli insegnanti di scuole secondarie, anche quando il rapporto di lavoro subordinato sia a tempo determinato, è computato nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità, sicché non spetta il corrispondente diritto di retribuzione, senza che si possa configurare alcun contrasto con i principi costituzionali e comunitari, posta la ragionevole differenziazione rispetto al corrispondente periodo di astensione obbligatoria.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17173 del 18/08/2016