Insegnante di religione cattolica
Istruzione e scuole - personale insegnante - in genere - insegnante di religione cattolica - procedure di mobilità di cui all’art. 4, comma 3, della l. n. 186 del 2003 - applicabilità - presupposti - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 29790 del 19/11/2018
>>> In tema di procedure di mobilità di cui all'art. 4, comma 3, della l. n. 186 del 2003, l'insegnante di religione cattolica, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha titolo a partecipare alle procedure di diversa utilizzazione e di mobilità collettiva, previste dall'art. 33 del d.lgs. n. 165 del 2001, se si trovi in una situazione di esubero a seguito della contrazione dei posti di insegnamento, mentre, nel caso in cui gli sia stata revocata l'idoneità all'insegnamento della religione cattolica, potrà solo fruire della mobilità professionale nel comparto del personale della scuola, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti, subordinatamente al possesso dei requisiti prescritti per il diverso insegnamento richiesto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la risoluzione del rapporto di lavoro di un insegnante di religione cattolica, a cui era stata revocata la relativa idoneità, che non era in possesso di titoli prescritti per insegnamenti diversi).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 29790 del 19/11/2018