Istruzione e scuole - personale insegnante – Corte di Cassazione, Sez. L. , Sentenza n. 31149 del 28/11/2019 (Rv. 655985 - 01)
Personale scolastico assunto con contratti a termine - Servizi pre-ruolo - Art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 - Contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 99/70/CEE - Verifica - Condizioni - Sussistenza - Conseguenze - Disapplicazione - Anzianità pregressa - Riconoscimento - Criteri.
In tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo indeterminato; il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato.
Corte di Cassazione, Sez. L. , Sentenza n. 31149 del 28/11/2019 (Rv. 655985 - 01)