Istruzione e scuole - universita' - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8503 del 06/05/2020 (Rv. 657919 - 01)
Direttive CEE 75/362, 75/363 e 82/76 in tema di adeguata remunerazione per la frequenza delle scuole di specializzazione - Atto di recepimento in Italia - Individuazione - Successiva modifica, con direttiva CEE 93/16, degli obblighi relativi alla misura di tale remunerazione - Esclusione - Carattere innovativo di quest'ultima direttiva - Esclusione - Conseguenze.
Le direttive comunitarie n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76, le quali hanno prescritto che i medici specializzandi dovessero ricevere un'adeguata remunerazione, sono state attuate dallo Stato italiano con il d.lgs. n. 257 del 1991, con il riconoscimento di una borsa di studio annua. La successiva direttiva n. 93/16, invece, ha rappresentato un testo meramente compilativo, di coordinamento e aggiornamento delle precedenti disposizioni comunitarie già vigenti e, quindi, privo di carattere innovativo, con riguardo alla misura dei compensi da riconoscere agli iscritti alle scuole di specializzazione; quest'ultima direttiva è stata recepita in Italia dal d.lgs. n. 368 del 1999 che, dal momento della propria applicazione, avvenuta a partire dall'anno accademico 2006-2007, ha riorganizzato l'ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, istituendo un contratto di formazione da stipulare e rinnovare annualmente tra le Università (e le Regioni) e i detti specializzandi, con un meccanismo articolato in una quota fissa ed in una variabile. Ne consegue che, per gli anni accademici anteriori al 2006-2007, è rimasta operativa la sola disciplina del d.lgs. n. 257 del 1991, poiché la menzionata direttiva n. 93/16 non ha introdotto alcun nuovo e ulteriore obbligo con riferimento alla misura della borsa di studio di cui alla normativa del 1991.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8503 del 06/05/2020 (Rv. 657919 - 01)