Istruzione e scuole - personale insegnante - Periodo di prova - Proroga ex art. 439 del d.lgs. n. 297 del 1994 - Durata minima di 180 giorni di servizio effettivo - Necessità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
In tema di personale docente, in caso di periodo di prova con esito sfavorevole, la proroga di un altro anno scolastico al fine di acquisire maggiori elementi di valutazione, concessa, in alternativa alla dispensa, ai sensi dell'art. 439 del d.lgs. n. 297 del 1994, non richiede un servizio minimo effettivo di 180 giorni, previsto invece per l'anno iniziale di formazione dal successivo art. 440, comma 2, in quanto durante la stessa non restano irrilevanti gli elementi di valutazione già acquisiti né si procede a nuova valutazione, sicché il mancato raggiungimento di tale limite non consente una ulteriore proroga, ex art. 438, comma 5, dello stesso decreto, applicabile solo in riferimento al primo anno di prova.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 5546 del 01/03/2021 (Rv. 660622 - 01)