Istruzione e scuole - personale insegnante - Enti locali - Docenti delle istituzioni scolastiche - Docenti dei corsi di formazione - Equiparazione - Esclusione - Conseguenze - Orario di lavoro - C.c.n.l. applicabile - Individuazione.
In tema di personale degli enti locali, la disposizione di cui all'art. 32 del c.c.n.l. per il personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 2000 è diretta a regolamentare l'orario di lavoro dei docenti delle istituzioni scolastiche gestite dagli enti locali, mentre l'art. 34 del medesimo c.c.n.l. disciplina l'orario dei docenti dei centri di formazione professionale prevedendo l'applicazione dell'orario ordinario di cui all'art. 17 del c.c.n.l. per il personale del medesimo comparto del 1995. (Principio affermato ai sensi dell'art. 363, comma 3, c.p.c.).
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 2273 del 02/02/2021 (Rv. 660334 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_363