Istruzione e scuole - universita' - Attività svolta da medici iscritti alle scuole di specializzazione universitarie - Qualificazione giuridica - Rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato - Esclusione - Ragioni - Conseguenze - Principio di adeguatezza della retribuzione - Inapplicabilità.
L'attività svolta dai medici iscritti alle scuole di specializzazione universitarie non è inquadrabile nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, né del lavoro parasubordinato, sicché, non essendo ravvisabile una relazione sinallagmatica di scambio tra la suddetta attività e la remunerazione prevista dalla legge, è inapplicabile l'art. 36 Cost. ed il principio di adeguatezza della retribuzione ivi contenuto.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 9103 del 01/04/2021 (Rv. 660867 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2099