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Rapporti di lavoro tra università e collaboratori esperti linguistici di lingua madre – Cass. n. 30520/2021

Istruzione e scuole - personale insegnante - professori universitari - Collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre nelle università - Plurimi contratti a tempo determinato - Conversione - Possibilità - Esclusione - Fondamento.

 

L'instaurazione di rapporti di lavoro da parte delle università con collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre, in possesso di laurea o titolo universitario straniero adeguato alle funzioni da svolgere e di idonea qualificazione e competenza, con contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato a norma dell'art. 4 del d.l. n. 120 del 1995, conv., con modif., dalla l. n. 236 del 1995, non ne comporta, neanche in assenza di esigenze temporanee, la conversione in rapporto a tempo indeterminato, poiché l'art. 4 citato, nel prevedere il rispetto dei vincoli di compatibilità con le risorse disponibili nei bilanci e di selezione pubblica con modalità disciplinate dalle università secondo i rispettivi ordinamenti, ossia criteri di efficiente impiego delle finanze pubbliche e di garanzia di imparziale valutazione meritocratica, rispondenti al principio di "buon andamento e imparzialità dell'amministrazione" (ai sensi dell'art. 97, comma 2, Cost.), esclude tale conseguenza per la palese non omogeneità dei suddetti rapporti di lavoro con quelli di lavoro privato.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 30520 del 28/10/2021 (Rv. 662612 - 01)

 

Corte

Cassazione

30520

2021