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Tardivo recepimento delle direttive comunitarie – Cass. n. 41076/2021

Istruzione e scuole - università - responsabilità civile - amministrazione pubblica - Comunità europea - direttive - in genere - Medici specializzandi - Tardivo recepimento delle direttive comunitarie - Obbligazione da inadempimento statuale - Inapplicabilità dei criteri del d.lgs. n. 257 del 1991 - Determinazione del "quantum" con criterio equitativo - Individuazione del relativo parametro sulla base delle indicazioni contenute nella l. n. 370 del 1999 - Richiesta di rimessione alla Corte di giustizia UE di questione concernente il menzionato parametro - Rigetto - Fondamento.

 

Gli importi da corrispondere ai medici specializzandi italiani che hanno frequentato il corso quadriennale di specializzazione dopo il 31 dicembre 1982, derivanti dal tardivo recepimento delle direttive CEE n. 362 del 1975 e n. 76 del 1982, non possono essere commisurati alla borsa di studio così come introdotta e quantificata nel d.lgs. n. 257 del 1991, che non ha efficacia retroattiva ed è diretta ad individuare, secondo la discrezionalità del legislatore interno, la misura della retribuzione dovuta per le prestazioni fornite dai medici specializzandi; infatti, l'obbligazione scaturente dalla mancata attuazione di direttive non ha natura né retributiva né risarcitoria, ma indennitaria e pararisarcitoria, con la conseguenza che non può dare luogo ad una riparazione integrale, desumibile dai criteri di calcolo del d.lgs. sopracitato, ma va quantificata scegliendo un parametro equitativo, fondato sul canone di parità di trattamento per situazioni analoghe, che deve essere ricavato dalle indicazioni contenute nella l. n. 370 del 1999, con la quale lo Stato italiano ha ritenuto di procedere ad un parziale adempimento soggettivo nei confronti di tutte le categorie che, dopo il 31 dicembre 1982, si siano trovate nelle condizioni fattuali idonee all'acquisizione dei diritti previsti dalle direttive comunitarie senza, però, essere ricomprese nel d.lgs. n. 257 del 1991. Tale parametro è idoneo a coprire tutta l'area dei pregiudizi causalmente collegabili al tardivo adempimento del legislatore italiano al suo dovere di trasposizione della normativa europea, salva la rigorosa prova, da parte del danneggiato, di circostanze diverse da quelle normali, tempestivamente e analiticamente dedotte in giudizio prima della maturazione delle preclusioni assertive o di merito e di quelle istruttorie. Ne consegue che non può essere accolta la richiesta di rimessione alla Corte di giustizia UE di una questione concernente il menzionato parametro, venendo in rilievo scelte discrezionali che l'ordinamento comunitario ha riservato agli Stati membri, con riferimento alle quali non è ipotizzabile alcuna disparità di trattamento fra coloro che si sono iscritti alle scuole di specializzazione dopo il 1991 e coloro che le hanno frequentate in precedenza.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 41076 del 21/12/2021 (Rv. 663493 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_1226

 

Corte

Cassazione

41076

2021