Dispensa dal servizio per incapacità didattica – Cass. n, 6742/2022
Istruzione e scuole - personale insegnante - impiego pubblico - impiegati dello stato - in genere - Dispensa dal servizio per incapacità didattica ex art. 512 del d.lgs. n. 297 del 1994 - Natura disciplinare - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.
La dispensa dal servizio per incapacità didattica, ex art. 512 del d.lgs. n. 297 del 1994, non ha natura disciplinare, trattandosi di atto che, all'esito di un giudizio che seppur valutativo è privo di natura discrezionale, si limita a constatare l'oggettiva inidoneità del docente a svolgere le mansioni inerenti all'insegnamento; ne consegue l'inapplicabilità delle norme specificamente dettate per i procedimenti disciplinari dal d.lgs. n. 165 del 2001, fatta salva l'esigenza che il procedimento adottato garantisca effettivamente il necessario contraddittorio. (Nella specie, la S.C., nel confermare la sentenza di merito, ha ritenuto che l'invio, da parte dell'amministrazione scolastica, della comunicazione di avvio del procedimento - cui aveva fatto seguito la presentazione, ad opera dell'interessato, di deduzioni scritte - fosse idoneo alla salvaguardia del principio del contraddittorio).
Corte Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 6742 del 01/03/2022 (Rv. 664055 - 01)