Vincitore di concorso inserito in graduatoria – Cass. n. 23885/2022
Istruzione e scuole - personale insegnante - in genere - Vincitore di concorso inserito in graduatoria - Diritto soggettivo al differimento dell'assunzione o del termine di accettazione - Esclusione - Giustificato motivo per la presa di servizio oltre il termine stabilito - Valutazione da parte dell’Amministrazione - Necessità - Ragioni - Fattispecie.
Il vincitore di concorso, inserito nella graduatoria di merito, non ha un diritto incondizionato al differimento dell'assunzione o del termine di accettazione, spettando alla pubblica amministrazione il potere di valutare la sussistenza di ragioni gravi e obiettive che consentano detto differimento, alla luce dell'interesse pubblico del quale è portatrice ex art. 97 Cost., nell'ottica dell'efficienza dell'azione amministrativa che richiede anche una tutela riflessa dei soggetti non vincitori collocati in graduatoria. (Nella specie, la S.C. ha negato al docente vincitore del concorso ordinario il diritto al differimento dell'assunzione, in ragione della titolarità di un assegno di ricerca presso l'Università).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 23885 del 01/08/2022 (Rv. 665350 - 01)