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Università' - Medici specializzandi - Trattamento economico - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 2913 del 31/01/2024 (Rv. 670034-01)

Rivalutazione annuale e rideterminazione triennale dell'importo della borsa di studio ex art. 6 d.lgs. n. 257 del 1991 - Termine di prescrizione decennale - Applicabilità - Fondamento.

In tema di trattamento economico dei medici specializzandi, il credito concernente la rivalutazione annuale e la rideterminazione triennale dell'importo della borsa di studio spettante ex art. 6 del d. lgs. n. 257 del 1991, ratione temporis applicabile, è soggetto a prescrizione decennale e non quinquennale, considerato che tale credito, in assenza dei provvedimenti della P.A. che ne stabiliscano l'importo, non è né liquido né esigibile, che la mancata quantificazione, messa a disposizione e corresponsione delle relative somme costituisce inadempimento indiretto degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea, e che l'importo pagato non è assimilabile alla retribuzione dei pubblici impiegati, non rappresentando un corrispettivo dell'attività svolta.

Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 2913 del 31/01/2024 (Rv. 670034-01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2946, Cod_Civ_art_2948