Personale universitario non medico operante in regime di convenzione - collaboratore tecnico - Indennità ex art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979 - Spettanza - Equiparazione al personale sanitario - Necessità - Condizioni - Rilevanza derogatoria della contrattazione integrativa - Esclusione.
In tema di equiparazione tra le qualifiche del personale universitario non medico e quelle dei dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, la corresponsione dell'indennità perequativa di cui all'art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979 (cd. indennità De Maria) è dovuta ai collaboratori o funzionari tecnici che, a parità di funzioni, mansioni e anzianità, ed a prescindere dall'elemento formale del titolo di studio posseduto, sono equiparati alle figure dirigenziali dei ruoli sanitari ordinari sulla base delle tabelle allegate al decreto interministeriale 9 novembre 1982, senza che rilevino, finché detto decreto è rimasto in vigore, previsioni difformi contenute negli accordi di contrattazione integrativa.
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 5142 del 27/02/2024 (Rv. 670154-01)