Divergenza tra oggetto iniziale della trattativa e oggetto conclusivo dell'affare - Diritto del mediatore alla provvigione - Sussistenza - Condizioni. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 25851 del 09/12/2014
Il diritto del mediatore alla provvigione non postula una coincidenza totale tra oggetto iniziale delle trattative ed oggetto conclusivo dell'affare, sicché va riconosciuto anche quando la variazione oggettiva concerna il bene, più compiutamente identificato, e il prezzo, a condizione che l'opera del mediatore sia valsa a far intavolare trattative, poi confluite nella conclusione di un vincolo giuridico relativa a un bene univocamente, anche se non totalmente, riferibile a quello dedotto nella iniziale messa in relazione delle parti.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 25851 del 09/12/2014