Mediazione civile - trattamento dei dati sensibili
Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili nell'attività di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali - 21 aprile 2011 (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 2011) Registro dei provvedimenti n. 161 del 21 aprile 2011 Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario correlato all'attività di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali - 21 aprile 2011 (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 21 aprile 2011) Registro dei provvedimenti n. 162 del 21 aprile 2011
Mediazione civile - trattamento dei dati sensibili - Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili nell'attività di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali - 21 aprile 2011 (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 2011) Registro dei provvedimenti n. 161 del 21 aprile 2011 Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario correlato all'attività di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali - 21 aprile 2011 (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 21 aprile 2011) Registro dei provvedimenti n. 162 del 21 aprile 2011
Giustizia: il Garante privacy fissa le regole per la mediazione civile
Procedure semplificate per i mediatori, elevate garanzie per i dati sensibili e giudiziari delle parti
Con un provvedimento e due autorizzazioni "ad hoc" il Garante privacy ha semplificato procedure e adempimenti degli organismi di mediazione civile pubblici e privati che trattano dati sensibili e giudiziari mantenendo comunque elevato il livello di garanzia per i diritti e le libertà fondamentali delle parti coinvolte.
La mediazione delle controversie civili è una procedura resa obbligatoria di recente e affidata ad organismi iscritti in un apposito registro presso il Ministero della giustizia, da esperirsi prima di esercitare in giudizio un'azione in una serie di materie di particolare rilevanza quali: condominio, eredità, locazione, risarcimento del danno da incidenti stradali, diffamazione a mezzo stampa, contratti assicurativi, bancari, finanziari.
L'intervento del Garante si è reso necessario perché la mediazione comporta l'uso dei dati personali delle parti che si avvalgono della conciliazione e degli altri eventuali protagonisti coinvolti nel procedimento, anche di tipo sensibile (ad es. richieste di risarcimento del danno da responsabilità medica o diffamazione) e giudiziario (ad es. dati relativi a sentenze di condanna penale in base alle quali si può chiedere il risarcimento).
Per essere in regola con la normativa i soggetti pubblici che intendono costituire un organismo di mediazione dovranno quindi rispettare la normativa sulla privacy e aggiungere al proprio regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari un documento predisposto dall'Autorità in cui sono individuati i tipi di dati (stato di salute, vita sessuale, convinzioni politiche, condanne ecc.) e le operazioni eseguibili (raccolta presso l'interessato o presso terzi, elaborazione in forma cartacea o automatizzata ecc.). Il regolamento, integrato dal documento, non dovrà essere così sottoposto nuovamente al parere del Garante.
Le due autorizzazioni, valide fino al 30 giugno 2012, fissano i principi e le misure per il corretto trattamento dei dati. La prima dà il via libera agli organismi privati di mediazione a trattare i dati di natura sensibile delle parti coinvolte nella controversia oggetto di conciliazione.
La seconda riguarda i dati giudiziari e autorizza gli organismi di mediazione pubblici e privati, il Ministero della giustizia e gli enti di formazione per la mediazione a trattare tali tipi di dati per la verifica dei requisiti di onorabilità di mediatori, soci, associati, rappresentanti degli organismi e degli enti privati.
Roma, 4 maggio 2011
Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili nell'attività di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali - 21 aprile 2011
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 2011)
Registro dei provvedimenti n. 161 del 21 aprile 2011
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
In data odierna, con la partecipazione del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto, in particolare, l’art. 4, comma 1, lett. d), del citato Codice, il quale individua i dati sensibili;
Considerato che, ai sensi dell’art. 26, comma 1, del Codice, i soggetti privati e gli enti pubblici economici possono trattare i dati sensibili solo previa autorizzazione di questa Autorità e, ove necessario, con il consenso scritto degli interessati, nell’osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice, nonché dalla legge e dai regolamenti;
Considerato che il trattamento dei dati in questione può essere autorizzato dal Garante anche d’ufficio con provvedimenti di carattere generale, relativi a determinate categorie di titolari o di trattamenti (art. 40 del Codice);
Considerato che le autorizzazioni di carattere generale sinora rilasciate sono risultate uno strumento idoneo per prescrivere misure uniformi a garanzia degli interessati, rendendo altresì superflua la richiesta di singoli provvedimenti di autorizzazione da parte di numerosi titolari del trattamento;
Visto il d.lg. 4 marzo 2010, n. 28 di attuazione dell’art. 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali e il d.m. del 18 ottobre 2010, n. 180 emanato ai sensi dell’art. 16 del predetto decreto legislativo;
Considerato che un elevato numero di trattamenti di dati sensibili è effettuato da parte degli organismi definiti a norma dell’art. 1 comma 1, lett. d) del d.lg. n. 28/2010 per l’espletamento delle rispettive attività;
Vista l’autorizzazione generale n. 2/2009 al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale rilasciata, altresì, quando il trattamento sia necessario "per far valere o difendere un diritto anche da parte di un terzo in sede giudiziaria, nonché in sede amministrativa o nelle procedure di arbitrato e di conciliazione nei casi previsti dalle leggi, dalla normativa comunitaria, dai regolamenti o dai contratti collettivi, sempre che il diritto sia di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile, e i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario per il loro perseguimento" (punto 1.3., lett. a);
Ritenuto che il trattamento di dati sensibili effettuato dagli organismi di mediazione ai sensi del d.lg. n. 28/2010 non sia riconducibile all’autorizzazione generale n. 5/2009 al trattamento dei dati sensibili da parte di diverse categorie di titolari in considerazione delle categorie di soggetti a cui si rivolge e delle relative prescrizioni;
Ritenuto necessario, pertanto, per permettere il trattamento di dati sensibili nell’esercizio della mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali ai sensi del d.lg. n. 28/2010, rilasciare una nuova autorizzazione al trattamento dei dati sensibili;
Visto l’art. 27 del Codice, che consente il trattamento di dati giudiziari da parte di privati o di enti pubblici economici, soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le finalità di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e le operazioni eseguibili;
Vista l’autorizzazione generale n. 7/2009 al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici rilasciata "a chiunque, per far valere o difendere un diritto anche da parte di un terzo in sede giudiziaria, nonché in sede amministrativa o nelle procedure di arbitrato e di conciliazione nei casi previsti dalle leggi, dalla normativa comunitaria, dai regolamenti o dai contratti collettivi […]" (punto 2) lett. a), e, quindi, applicabile anche al trattamento di dati a carattere giudiziario indispensabili nell’ambito dell’attività di mediazione di cui al d.lg. n. 28/2010;
Considerato opportuno che anche tale nuova autorizzazione sia provvisoria e a tempo determinato, ai sensi dell’art. 41, comma 5, del Codice; ritenuto congruo, in particolare, statuirne l’efficacia, nella fase di prima applicazione della disciplina normativa di cui al menzionato d.lg. n. 28/2010, fino al 30 giugno 2012, ciò in quanto entro tale periodo di tempo dovrebbero essere ultimati gli adempimenti necessari per dare attuazione all’art. 16 del d.lg. n. 28/2010 secondo i criteri indicati dall’art. 4 del d.m. n. 180/2010 con conseguente completamento del quadro normativo di riferimento;
Considerata la necessità di garantire il rispetto di alcuni princìpi volti a ridurre al minimo i rischi di danno o di pericolo che i trattamenti potrebbero comportare per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità delle persone, e in particolare, per il diritto alla protezione dei dati personali sancito dall’art. 1 del Codice;
Visto l’art. 167 del Codice;
Visto l’art. 11, comma 2, del Codice, il quale stabilisce che i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento di dati personali non possono essere utilizzati;
Visti gli articoli 31 e seguenti del Codice e il disciplinare tecnico di cui all’Allegato B) al medesimo Codice, recanti norme e regole sulle misure di sicurezza;
Visto l’art. 41 del Codice;
Visti gli articoli 42 e seguenti del Codice in materia di trasferimento di dati personali all'estero;
Visti gli atti d’ufficio;
Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il prof. Francesco Pizzetti;
Autorizza
1) Soggetti ai quali è rilasciata l’autorizzazione.
Sono autorizzati, anche senza richiesta, a trattare i dati sensibili di cui all’art. 4, comma 1, lett. d), del Codice, secondo le prescrizioni di seguito indicate gli organismi di mediazione privati di cui all’art. 1, comma 1, del d.lg. 4 marzo 2010, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni.
2) Finalità del trattamento.
Il trattamento dei dati sensibili può essere effettuato ai soli fini dell’espletamento di un’attività che rientri tra quelle che i soggetti indicati al punto 1) possono svolgere ai sensi del d.lg. n. 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, per assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia, ove tale accordo non venga raggiunto, nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa. Qualora i dati siano idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il diritto da far valere o difendere deve essere di rango pari a quello dell’interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.
3) Interessati ai quali i dati si riferiscono.
Il trattamento può riguardare i soli dati sensibili attinenti ai soggetti coinvolti nella controversia oggetto di conciliazione.
I dati sensibili relativi ai terzi possono essere trattati ove ciò sia strettamente indispensabile per l’attività di mediazione.
4) Categorie di dati e operazioni di trattamento.
Il trattamento può riguardare i soli dati e le sole operazioni che risultino indispensabili, pertinenti e non eccedenti in relazione alla specifica controversia oggetto di mediazione e rispetto ad attività che non possano essere svolte mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.
Il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale deve essere effettuato anche nel rispetto della citata autorizzazione generale n. 2/2009.
5) Comunicazione dei dati.
I dati sensibili possono essere comunicati, laddove indispensabile, alle parti nel procedimento di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, nei limiti strettamente pertinenti all’espletamento dello specifico incarico di mediazione conferito e nel rispetto del d.lg. n. 28/2010.
I dati sensibili non possono essere diffusi.
6) Conservazione dei dati.
Nel quadro del rispetto dell’obbligo previsto dall’art. 11, comma 1, lett. e), del Codice, i dati sensibili possono essere conservati, per il periodo di tempo previsto dalla normativa comunitaria, da leggi, o da regolamenti e, comunque, per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per la gestione dell’attività di mediazione.
A tal fine, anche mediante controlli periodici, deve essere verificata la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto agli incarichi in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che l’interessato fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l’eventuale conservazione, a norma di legge, dell’atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione è prestata per l’indispensabilità dei dati riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni e gli adempimenti.
7) Richieste di autorizzazione.
I titolari dei trattamenti che rientrano nell’ambito di applicazione della presente autorizzazione non sono tenuti a presentare una richiesta di autorizzazione a questa Autorità, qualora il trattamento che si intende effettuare sia conforme alle prescrizioni suddette.
Le richieste di autorizzazione pervenute o che perverranno anche successivamente alla data di adozione del presente provvedimento, devono intendersi accolte nei termini di cui al provvedimento medesimo.
Il Garante non prenderà in considerazione richieste di autorizzazione per trattamenti da effettuarsi in difformità alle prescrizioni del presente provvedimento, salvo che, ai sensi dell’art. 41 del Codice, il loro accoglimento sia giustificato da circostanze del tutto particolari o da situazioni eccezionali non considerate nella presente autorizzazione.
8) Norme finali.
Restano fermi gli obblighi previsti da norme di legge o di regolamento o dalla normativa comunitaria che stabiliscono divieti o limiti più restrittivi in materia di trattamento di dati personali.
Restano fermi, altresì, gli obblighi di legge che vietano la rivelazione senza giusta causa e l’impiego a proprio o altrui profitto delle notizie coperte dal segreto professionale, nonché gli obblighi deontologici o di buona condotta relativi alle singole figure professionali.
9) Efficacia temporale.
La presente autorizzazione ha efficacia fino al 30 giugno 2012, salve eventuali modifiche che il Garante ritenga di dover apportare in conseguenza di eventuali novità normative rilevanti in materia.
La presente autorizzazione sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 aprile 2011
Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario correlato all'attività di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali - 21 aprile 2011 (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 21 aprile 2011)
Registro dei provvedimenti n. 162 del 21 aprile 2011
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
In data odierna, con la partecipazione del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto, in particolare, l’art. 4, comma 1, lett. e), del Codice, il quale individua i dati giudiziari;
Visti gli articoli 21, comma 1, e 27 del Codice, che consentono il trattamento di dati giudiziari, rispettivamente, da parte di soggetti pubblici e di privati o di enti pubblici economici, soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le finalità di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e le operazioni eseguibili;
Visti gli articoli 20, commi 2 e 4, e le disposizioni relative a specifici settori di cui alla Parte II del Codice e, in particolare, il Capo IV del Titolo IV nel quale sono indicate finalità di rilevante interesse pubblico che rendono ammissibile il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici;
Visto l’art. 22 del Codice, che enuncia i princìpi applicabili, in particolare, al trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici;
Considerato che il trattamento dei dati in questione può essere autorizzato dal Garante anche d’ufficio con provvedimenti di carattere generale, relativi a determinate categorie di titolari o di trattamenti (art. 40 del Codice);
Considerato che le autorizzazioni di carattere generale sinora rilasciate sono risultate uno strumento idoneo per prescrivere misure uniformi a garanzia degli interessati, rendendo altresì superflua la richiesta di singoli provvedimenti di autorizzazione da parte di numerosi titolari del trattamento;
Visto il d.lg. 4 marzo 2010, n. 28 di attuazione dell’art. 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali e il d.m. del 18 ottobre 2010, n. 180 emanato ai sensi dell’art. 16 del predetto decreto legislativo;
Considerato che il d.lg. n. 28/2010 e il d.m. n. 180/2010, prevedono che gli organismi di mediazione, gli enti di formazione e il Ministero della giustizia trattino i dati giudiziari per l’accertamento dei requisiti di onorabilità dei mediatori nonché dei soci, associati, amministratori e rappresentanti dei predetti enti di natura privata e attribuiscono al Ministero della giustizia l’esercizio di poteri di vigilanza e controllo in merito a tali requisiti;
Vista l’autorizzazione generale n. 7/2009 al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici che non contempla il predetto trattamento correlato all’attività di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali;
Ritenuto necessario, pertanto, prevedere una nuova autorizzazione al fine di consentirne il relativo trattamento;
Considerato opportuno che anche tale nuova autorizzazione sia provvisoria e a tempo determinato, ai sensi dell’art. 41, comma 5, del Codice; ritenuto congruo, in particolare, statuirne l’efficacia, nella fase di prima applicazione della disciplina normativa di cui al menzionato d.lg. n. 28/2010, fino al 30 giugno 2012, ciò in quanto entro tale periodo di tempo dovrebbero essere ultimati gli adempimenti necessari per dare attuazione all’art. 16 del d.lg. n. 28/2010 secondo i criteri indicati dall’art. 4 del d.m. n. 180/2010 con conseguente completamento del quadro normativo di riferimento;
Considerata la necessità di garantire il rispetto di alcuni princìpi volti a ridurre al minimo i rischi di danno o di pericolo che i trattamenti potrebbero comportare per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità delle persone, e in particolare, per il diritto alla protezione dei dati personali sancito dall’art. 1 del Codice;
Visto l’art. 167 del Codice;
Visto l’art. 11, comma 2, del Codice, il quale stabilisce che i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento di dati personali non possono essere utilizzati;
Visti gli articoli 31 e seguenti del Codice e il disciplinare tecnico di cui all’Allegato B) al medesimo Codice, recanti norme e regole sulle misure di sicurezza;
Visto l’art. 41 del Codice;
Visti gli articoli 42 e seguenti del Codice in materia di trasferimento di dati personali all'estero;
Visti gli atti d’ufficio;
Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il prof. Francesco Pizzetti;
Autorizza
i trattamenti di dati giudiziari per le finalità di rilevante interesse pubblico di seguito specificate ai sensi degli artt. 21 e 27 del Codice, secondo le prescrizioni di seguito indicate.
1) Soggetti ai quali è rilasciata l’autorizzazione e finalità del trattamento.
a) Per il perseguimento della finalità di rilevante interesse pubblico individuata dall’art. 69 (Onorificenze, ricompense e riconoscimenti) sono autorizzati, anche senza richiesta, a trattare i dati giudiziari di cui all’art. 4, comma 1, lett. e), del Codice per adempiere ad obblighi previsti da disposizioni di legge e regolamento in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali:
1. gli organismi di mediazione costituiti da enti privati di cui all’art. 1, comma 1, lett. d), del d.lg. 28/2010 e successive modificazioni e integrazioni, con riferimento ai dati dei soci, associati, amministratori e rappresentanti, nonché dei mediatori iscritti;
2. gli organismi di mediazione costituiti da enti pubblici di cui all’art. 1, comma 1, lett. d), del d.lg. 28/2010 e successive modificazioni e integrazioni, con riferimento ai dati dei mediatori iscritti;
3. gli enti di formazione di cui all’art. 16, comma 5, del d.lg. 28/2010 e successive modificazioni e integrazioni, e art. 1, comma 1, lett. n) del d.m. n. 180/2010 con riferimento ai dati dei soci, associati, amministratori e rappresentanti;
b) Per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate dall’art. 69 (Onorificenze, ricompense e riconoscimenti), nonchè dall’art. 67 (Attività di controllo e ispettive) il Ministero della giustizia è autorizzato a trattare i dati giudiziari di cui all’art. 4, comma 1, lett. e), del Codice ai sensi dell’art. 16 del d.lg. 28/2010 e successive modificazioni e integrazioni, nonché relative disposizioni attuative, per la gestione del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco degli enti di formazione e per la verifica dei requisiti di onorabilità di cui al d.m. n. 180/2010 di soci, associati, amministratori e rappresentanti degli organismi di mediazione e degli enti di formazione di natura privata, nonché dei singoli mediatori.
2) Interessati ai quali i dati si riferiscono e categorie di dati oggetto di trattamento.
Il trattamento può riguardare i soli dati giudiziari relativi ai requisiti di onorabilità previsti dal d.m. n. 180/2010 previsti per soci, associati, amministratori e rappresentanti degli organismi di mediazione e degli enti di formazione di natura privata, nonché dei singoli mediatori ("non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa; non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici; non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza").
3) Categorie di dati e operazioni di trattamento.
Il trattamento può riguardare i soli dati giudiziari e le sole operazioni che risultino indispensabili, pertinenti e non eccedenti in relazione alla specifica finalità perseguita, nei limiti stabiliti dalle norme di legge e regolamento.
4) Comunicazione dei dati.
Il Ministero della giustizia, nell’ambito dei poteri di vigilanza e controllo attribuitigli dalla normativa di settore può comunicare i dati giudiziari di cui all’art. 4, comma 1, lett. e) del Codice:
- agli organismi di mediazione e agli enti di formazione di natura privata in relazione ai requisiti di onorabilità previsti dagli artt. 4, comma 2, lett. c) e 18, comma 2, lett. b), del d.m. n. 180/2010 per i propri soci, associati, amministratori e rappresentanti;
- agli organismi di mediazione di natura pubblica e privata in relazione ai requisiti di onorabilità previsti dall’art. 4, comma 3, lett. c), del d.m. 180/2010 per i mediatori individuati nei propri elenchi.
5) Conservazione dei dati.
Nel quadro del rispetto dell’obbligo previsto dall’art. 11, comma 1, lett. e), del Codice, i dati giudiziari possono essere conservati per il periodo di tempo previsto dalla normativa comunitaria, da leggi, o da regolamenti e, comunque, per un periodo non superiore a quello strettamente necessario.
I soggetti autorizzati verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e necessità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi. Al fine di assicurare che i dati siano strettamente pertinenti, non eccedenti e indispensabili rispetto alle finalità medesime, i soggetti autorizzati valutano specificamente il rapporto tra i dati e i singoli obblighi e compiti. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultino eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
6) Richieste di autorizzazione.
I titolari dei trattamenti che rientrano nell’ambito di applicazione della presente autorizzazione non sono tenuti a presentare una richiesta di autorizzazione a questa Autorità, qualora il trattamento che si intende effettuare sia conforme alle prescrizioni suddette.
Le richieste di autorizzazione pervenute o che perverranno anche successivamente alla data di adozione del presente provvedimento, devono intendersi accolte nei termini di cui al provvedimento medesimo.
Il Garante non prenderà in considerazione richieste di autorizzazione per trattamenti da effettuarsi in difformità alle prescrizioni del presente provvedimento, salvo che, ai sensi dell’art. 41 del Codice, il loro accoglimento sia giustificato da circostanze del tutto particolari o da situazioni eccezionali non considerate nella presente autorizzazione.
7) Norme finali.
Restano fermi gli obblighi previsti da norme di legge o di regolamento o dalla normativa comunitaria che stabiliscono divieti o limiti più restrittivi in materia di trattamento di dati personali.
Restano fermi, altresì, gli obblighi di legge che vietano la rivelazione senza giusta causa e l’impiego a proprio o altrui profitto delle notizie coperte dal segreto professionale, nonché gli obblighi deontologici o di buona condotta relativi alle singole figure professionali.
8) Efficacia temporale.
La presente autorizzazione ha efficacia fino al 30 giugno 2012, salve eventuali modifiche che il Garante ritenga di dover apportare in conseguenza di eventuali novità normative rilevanti in materia.
La presente autorizzazione sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 aprile 2011
Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista - www.foroeuropeo.it |