Mediazione civile e commerciale - Avvocati - Onorari assistenza -
Mediazione civile e commerciale - Avvocati - Onorari assistenza - modalità di determinazione dell'onorario di avvocato per l'assistenza nella procedura di mediazione - Parere Consiglio nazionale forense 21-09-2011, n. 89
Mediazione civile e commerciale - Avvocati - Onorari assistenza - modalità di determinazione dell'onorario di avvocato per l'assistenza nella procedura di mediazione Parere Consiglio nazionale forense 21-09-2011, n. 89
Quesito del COA di Modena, rel. cons. Berruti
Parere 21 settembre 2011, n. 89
Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Modena ha richiesto, con nota del 5 luglio 2011, il parere di questa Commissione in merito alle modalità di determinazione dell'onorario di avvocato per l'assistenza nella procedura di mediazione; il quesito verte, in particolare, sull'applicabilità della tariffa per le prestazioni giudiziali, ovvero di quella in materia stragiudiziale.
La risposta al quesito presuppone, preliminarmente, l'inquadramento dell'istituto della mediazione finalizzata alla conciliazione e della connessa attività del difensore nell'ambito giudiziale o in quello stragiudiziale.
Pur essendo il procedimento introdotto dal d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, chiaramente orientato alla deflazione del contenzioso, mediante appunto l'introduzione di un filtro preventivo all'accesso alla giurisdizione ordinaria, la mediazione si realizza al di fuori del processo - costituendo condizione di procedibilità della domanda introduttiva dello stesso - e non può, pertanto, ascriversi ad alcuna delle vicende tipiche dei riti processuali.
Va, d'altro canto, considerato che l'attività del difensore nell'ambito della mediazione è di per sé indifferente al risultato effettivamente conseguito dal procedimento; di talché, l'onorario spetta indipendentemente dalla
conciliazione, o meno, della controversia.
In tale prospettiva, l'attività di assistenza esperita dall'avvocato va collocata nell'alveo delle prestazioni in materia stragiudiziale; d'altro canto, ove dovesse, diversamente opinandosi, ipotizzarsi il riferimento alla tariffa giudiziale, la voce di tabella "opera prestata per la conciliazione" limita l'esigibilità dell'onorario a quella perfezionatasi in corso di causa, risultando di per sé inapplicabile.
Considerato, peraltro, che la vigente tariffa in materia stragiudiziale - ben anteriore all'introduzione dell'istituto della mediazione - non contiene uno specifico riferimento, soccorre l'art. 10 della tariffa stessa che autorizza il ricorso analogico ad altre specifiche voci della tabella, "regolanti casi simili o materie analoghe".
A tale proposito - e ferma l'opportunità di revisione della tariffa con appropriata introduzione di una voce ad hoc - questa Commissione ritiene che, allo stato, ai fini della determinazione dell'onorario spettante per l'opera prestata nel procedimento di mediazione possa trovare applicazione la voce 2 della tabella annessa alla tariffa stragiudiziale.
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