Mediazione - provvigione Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 17919 del 22/06/2023 (Rv. 668327 - 01)
Contratto preliminare di vendita sottoposto alla condizione sospensiva mista dell'ottenimento di un mutuo - Provvigione - Esclusione - Applicabilità della finzione di avveramento ex art. 1359 c.c. - Esclusione - Fondamento.
Nel caso in cui le parti subordinino gli effetti di un contratto preliminare di compravendita immobiliare alla condizione che il promissario acquirente ottenga da un istituto bancario un mutuo per poter pagare in tutto o in parte il prezzo stabilito, la relativa condizione è qualificabile come "mista”, dipendendo la concessione del mutuo non solo dalla volontà della banca, ma anche dal comportamento del promissario acquirente nell'approntare la relativa pratica, sicché la mancata concessione del mutuo comporta le conseguenze previste in contratto, senza che rilevi, ai sensi dell'art. 1359 c.c., un eventuale comportamento omissivo del promissario acquirente, sia perché tale disposizione è inapplicabile nel caso in cui la parte tenuta condizionatamente ad una data prestazione abbia anch'essa interesse all'avveramento della condizione, sia perché l'omissione di un'attività in tanto può ritenersi contraria a buona fede e costituire fonte di responsabilità, in quanto l'attività omessa costituisca oggetto di un obbligo giuridico, e la sussistenza di un siffatto obbligo deve escludersi per l'attività di attuazione dell'elemento potestativo in una condizione mista, con conseguente esclusione dell'obbligo di corrispondere la provvigione in favore del mediatore.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 17919 del 22/06/2023 (Rv. 668327 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1358, Cod_Civ_art_1359, Cod_Civ_art_1755, Cod_Civ_art_1757