opere pubbliche (appalto di) - prezzo - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 12698 del 05/06/2014 bis
Analisi prezzi unitari - Art. 20, terzo comma, del d.m. 29 maggio 1895 (nel testo modificato dalla legge n. 741 del 1981) - Percentuale del tredici per cento - Minimo inderogabile - Esclusione - Misura inferiore in relazione alle circostanze del caso concreto - Legittimità - Apprezzamento di tali circostanze - Giudizio di fatto non consentito in sede di giudizio di cassazione né di impugnativa del lodo arbitrale. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 12698 del 05/06/2014
In tema di prezzi unitari nell'appalto di opere pubbliche, l'art. 20, terzo comma, del d.m. 29 maggio 1895 - modificato, da ultimo, dall'art. 14 della legge 10 dicembre 1981, n. 741 -, nel prevedere "generalmente" l'aggiunta di "una percentuale variabile dal tredici al quindici per cento, a seconda della natura e della importanza dei lavori, ai prezzi unitari della manodopera, dei mezzi di trasporto, dei materiali e di quant'altro occorre alla formazione del costo delle singole categorie di opere", non riconosce inderogabilmente una percentuale minima del tredici per cento ma contiene soltanto un'indicazione di massima che non esclude una diversa misura, anche al di sotto del minimo, a seconda delle circostanze del caso concreto, il cui apprezzamento costituisce un giudizio di fatto non consentito in sede di legittimità né di impugnativa del lodo arbitrale ai sensi dell'art. 829 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 12698 del 05/06/2014