Opere pubbliche (appalto di) - prezzo - cessione - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 12504 del 17/06/2015
Divieto di cessione di credito - Scadenza del termine per il collaudo e per l'approvazione del corrispondente certificato (art. 5 legge n. 741 del 1981) - Ritardo non dipendente da fatto imputabile all'impresa - Perdita di efficacia del detto divieto - Sussistenza. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 12504 del 17/06/2015
In tema di opere pubbliche, ai fini del riconoscimento dell'operatività del divieto di cessione di credito, previsto dall'art. 339 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F (nel testo risultante dalla modifica introdotta dall'art. 22, comma 2-ter, del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203), non è sufficiente che tale cessione, in mancanza di accettazione da parte dell'amministrazione committente, sia intervenuta prima del limite temporale rappresentato dall'avvenuto svolgimento delle operazioni di collaudo, e segnatamente dall'approvazione del corrispondente certificato, occorrendo piuttosto apprezzare se la cessione stessa risalga o meno ad una data posteriore alla scadenza del termine, fissato dall'art. 5, quarto comma, della legge 10 dicembre 1981, n. 741, per l'approvazione sopra indicata, dal momento che l'inutile decorso di siffatto termine, senza che la medesima amministrazione abbia fornito la prova che la relativa omissione o il relativo ritardo siano dipesi da fatto imputabile all'impresa, determina il venir meno dell'efficacia del divieto anzidetto.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 12504 del 17/06/2015